In Svizzera è vietato attaccare o discriminare pubblicamente persone a causa della loro razza o appartenenza a un gruppo etnico o religioso in maniera lesiva della dignità umana. Inoltre, è vietato negare una prestazione offerta pubblicamente. Secondo quanto previsto dal diritto penale, la discriminazione razziale è considerata un reato perseguibile d'ufficio se l'azione viene posta in essere in pubblico.
Chi è stato vittima di episodi di discriminazione razziale può rivolgersi a un servizio di assistenza e consulenza e farsi consigliare.
Discriminazione
La discriminazione svantaggia una persona o un gruppo sociale per via della sua origine culturale o sociale, del suo sesso, dell'età, oppure dell'appartenenza religiosa, etnica o nazionale.
Razzismo
Il termine razzismo definisce un atteggiamento a seguito del quale delle persone vengono sminuite o disprezzate a causa della loro origine, provenienza o sulla base di caratteristiche fisiche esterne quali ad es. il colore della pelle.
Discriminazione razziale
La discriminazione razziale è un'azione concreta che impedisce alla persona o al gruppo di persone interessato di esercitare i propri diritti fondamentali. Sovente è accompagnata da diffamazione verbale e si svolge in diversi ambiti della vita, ad esempio nella ricerca di impiego, sul posto di lavoro, nell'accesso al mercato dell'alloggio, negli spazi pubblici, in ambito scolastico, formativo e sanitario, nei media.
L'ordinamento giuridico svizzero contempla norme di vario genere a tutela delle vittime di discriminazioni razziali. Alcune basi giuridiche importanti vengono esposte sul sito internet della Commissione federale contro il razzismo.