Permesso di dimora e ricongiungimento familiare

Permesso di dimora e ricongiungimento familiare

Permesso di dimora e ricongiungimento familiare

Il permesso di dimora per cittadini di Paesi UE/AELS può essere richiesto sia prima, sia dopo l'entrata in Svizzera. Ai cittadini di Stati terzi (ossia cittadini di Stati che non sono membri dell'UE/AELS) un permesso di dimora per esercitare un'attività lavorativa viene rilasciato solo in casi eccezionali, ad esempio in caso di lavoratori qualificati o se altri motivi particolari giustificano un'eccezione.

 

Cittadini di Paesi UE/AELS possono di norma chiedere il ricongiungimento familiare indipendentemente dal tipo di permesso di dimora. Sono considerati membri della famiglia i genitori e i figli. Le persone provenienti da Stati terzi in possesso di un permesso di dimora possono presentare domanda di ricongiungimento familiare (coniuge e figli) all'Ufficio della migrazione e del diritto civile, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. La domanda di ricongiungimento familiare deve essere presentata entro 5 anni. Nel caso di figli che hanno più di 12 anni questo termine è di un anno.

 

Presso l'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni o sul suo sito web sono disponibili promemoria che forniscono le principali informazioni relative ai temi del permesso di dimora e del ricongiungimento familiare. Questi promemoria sono disponibili in lingua tedesca e italiana.

 

Contatto

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  • Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni (UMDC)

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